Art. 13
In vigore dal 11 feb 1908
La Giunta di vigilanza si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente sempre quando il presidente lo creda, o dietro domanda di due o più dei componenti la Giunta.
Le adunanze sono valide quando intervenga alle stesse la metà più uno dei componenti la Giunta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non assistano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-13