Art. 16

In vigore dal 11 feb 1908
Tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, fanno parte del collegio dei professori, che è presieduto dal direttore, ed in sua assenza dal vice direttore. Il collegio dei professori propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli alunni, a norma del regolamento interno della scuola. Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e sul coordinamento dei programmi d'insegnamento, e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore o dalla Giunta di vigilanza sottoposti al suo esame. Spetta al direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori. Il regolamento stabilirà i casi in cui le deliberazioni del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-16

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