Art. 17
In vigore dal 11 feb 1908
Il direttore ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati in seguito a pubblico concorso.
La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Su proposta della Giunta si potrà anche provvedere alla scelta del personale in base ai risultati di concorsi banditi per gli stessi insegnamenti in altri Istituti di grado non inferiore purchè non sia trascorso un triennio dalla data del concorso.
Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvede alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, e che verranno designati nel regolamento, si potrà derogare alla regola del concorso, e provvedere con incarichi annuali.
Il personale di servizio è nominato dal ministro, su proposta della Giunta di vigilanza.
I professori ordinari e straordinari sono nominati con decreto reale: i professori reggenti, gli incaricati ed il personale amministrativo sono nominati con decreto Ministeriale.
La direzione della scuola potrà essere affilata con decreto Ministeriale ad uno dei professori titolari della scuola stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-17