Art. 19
In vigore dal 11 feb 1908
La scuola contribuirà al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-19