Art. 18

In vigore dal 11 feb 1908
Il personale insegnante ed amministrativo della scuola che non goda già di una pensione di riposo e che non abbia altro ufficio che dia diritto a pensione sarà ammesso a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per le invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-18

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