Art. 12

In vigore dal 11 feb 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento della scuola; b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) delibera il conto consuntivo che verrà trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il cennato conto, dopo l'approvazione Ministeriale, sarà a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal ministro. Senza preventiva approvazione Ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari devo trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi; h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; j) delega uno dei suoi membri ad essistere agli esami della scuola; k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-12

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Art. 12 Col quale la R. scuola media di commercio di Napoli prende nome di «R. scuola media di studi commerciali ed attuariali e se ne approva l'annesso statuto — Testo vigente | Portale Normativo