Art. 11
In vigore dal 11 feb 1908
Agli allievi della sezione commerciale i quali abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. A quelli della sezione attuariale, viene conferito, dopo gli esami di licenza, diploma di ragioniere attuario.
Tali diplomi, oltre ad attestare della idoneità all'esercizio del commercio, e delle funzioni di attuario, sono titoli di ammissione senza esami ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno; agli esami di concorso, ai posti di addetto commerciale e di seconda classe presso i consolati italiani; ed agli esami di concorso agli assegni ed alle Borse di pratica commerciale all'estero. Sono parificati, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuola di egual grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-11