Regolamento›Capo VI
Art. 27
In vigore dal 27 dic 1907
Gli esami si danno in una sessione, la cui durata sarà fissata anno per anno dal Consiglio dei professori.
La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.
A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti i quali o non si presentarono nel primo, oppure, essendovisi presentati, non furono approvati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-27