Regolamento›Capo VI
Art. 29
In vigore dal 27 dic 1907
Le Commissioni per gli esami speciali, stabilite dal Consiglio dei professori, a norma dell', sono composte di tre membri e presiedute dal professore della materia.
Ogni commissario dispone di dieci punti. Per ottenere l'approvazione l'esaminato dovrà conseguire almeno i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Colui che otterrà i nove decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali.
In caso di pieni voti, assoluti, la Commissione discuterà sulla convenienza di accordare la lode, che dovrà essere approvata alla unanimità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-29