RegolamentoCapo VI

Art. 29

In vigore dal 27 dic 1907
Le Commissioni per gli esami speciali, stabilite dal Consiglio dei professori, a norma dell', sono composte di tre membri e presiedute dal professore della materia. Ogni commissario dispone di dieci punti. Per ottenere l'approvazione l'esaminato dovrà conseguire almeno i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Colui che otterrà i nove decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali. In caso di pieni voti, assoluti, la Commissione discuterà sulla convenienza di accordare la lode, che dovrà essere approvata alla unanimità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-29

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Art. 29 Che approva l'annesso regolamento organico della scuola superiore d'agricoltura di Portici. — Testo vigente | Portale Normativo