Regolamento›Capo VI
Art. 28
In vigore dal 27 dic 1907
La durata di tutti gli esami sarà stabilita dal Consiglio dei professori.
Gli esami sono orali solamente, ed orali e pratici per le discipline sperimentali, secondo che il Consiglio, su proposta del professore della materia, decida.
Essi vertono su tutti gli argomenti contenuti nei programmi discussi dal Consiglio dei professori ed approvati dal Ministero.
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