Regolamento›Capo V
Art. 25
In vigore dal 27 dic 1907
Lo studente non potrà ottenere il congedo per il passaggio da una scuola ad un'altra se non per legittimi motivi, come il trasloco della famiglia.
Egli dovrà farne domanda al direttore, il quale, ove trovi la domanda sufficientemente motivata, gli farà rilasciare un foglio di congedo su cui verrà trascritta la parte di registro che concerne la sua carriera scolastica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-25