Regolamento›Capo V
Art. 22
In vigore dal 27 dic 1907
Gli studenti hanno l'obbligo d'intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario; di rispondere all'appello e alle interrogazioni che saranno loro fatte dagli insegnanti.
In caso di assenza lo studente è tenuto a giustificarsi.
La frequente o abituale assenza dei giovani dalle lezioni, o dalle esercitazioni, potrà dar luogo da parte del Consiglio dei professori all'applicazione delle pene di cui al capo VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-22