RegolamentoCapo V

Art. 23

In vigore dal 27 dic 1907
Sono ammessi come uditori, tutti coloro i quali desiderano di assistere ad uno o più corsi, e sono liberi di assoggettarsi o no agli esami. Gli uditori, per essere iscritti, dovranno presentare domanda al direttore, accompagnandola col certificato di buona condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-23

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Art. 23 Che approva l'annesso regolamento organico della scuola superiore d'agricoltura di Portici. — Testo vigente | Portale Normativo