Regolamento›Capo V
Art. 23
In vigore dal 27 dic 1907
Sono ammessi come uditori, tutti coloro i quali desiderano di assistere ad uno o più corsi, e sono liberi di assoggettarsi o no agli esami.
Gli uditori, per essere iscritti, dovranno presentare domanda al direttore, accompagnandola col certificato di buona condotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-23