RegolamentoCapo V

Art. 21

In vigore dal 2 ago 1922
Gli stranieri e gli italiani non regnicoli e i figli dei cittadini italiani, i quali provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, potranno essere ammessi come studenti, purchè dimostrino che il diploma di studi secondari da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione, dà il diritto nel Paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari e sostenuto i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle Università o Istituti superiori legalmente costituiti. Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l'immatricolazione giudicherà il Consiglio dei professori proceduto ad una indagine di controllo del grado e dei programmi della scuola media da cui proviene il candidato all'ammissione. Per la iscrizione ad un anno successivo al primo, come pure per l'eventuale dispensa dalla ripetizione di esami superati in Università o Istituti superiori stranieri, giudicherà il Consiglio dei professori. Nel gennaio di ciascun anno il direttore manderà al Ministero, insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, gli estratti delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei professori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-21

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