Regolamento›Capo IV
Art. 17
In vigore dal 27 dic 1907
Spetta particolarmente al Consiglio dei professori di:
a) fissare gli orari dei singoli insegnamenti e stabilire i giorni di esami;
b) formare le Commissioni esaminatrici di laurea;
c) coordinare i singoli insegnamenti e riferire sullo studio, sulla diligenza e sulla condotta disciplinare degli alunni;
d) decidere sui reclami relativi alle iscrizioni ai corsi e alle ammissioni agli esami;
e) decidere intorno a tutti gli acquisti della biblioteca nei limiti del bilancio preventivo;
f) stabilire in massima le gite scientifiche degli alunni ed il riparto fra esse delle somme stabilite in bilancio.
A richiesta del Ministero, il direttore o il Collegio dei professori ordinari e straordinari, darà avviso sulla conferma o nomina degli incaricati temporanei annuali. Il Collegio dei professori ordinari è chiamato ad esprimere il suo parere sulle cattedre occupate da professori straordinari, a cui assegnare i posti di professore ordinario disponibili.
Il professore più giovane esercita le funzioni di segretario del Consiglio, i cui verbali, firmati da lui e dal presidente saranno conservati in speciale registro e trasmessi volta per volta al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-17