Regolamento›Capo IV
Art. 15
In vigore dal 27 dic 1907
Il bilancio preventivo della scuola, preparato dal direttore, è discusso dal Consiglio dei professori e sottoposto all'approvazione del Ministero di agricoltura.
Nei singoli bilanci annuali sarà prevista una somma come dotazione straordinaria di gabinetti e laboratori i quali abbiano speciali bisogni.
Nessuna variazione potrà essere introdotta nell'applicazione del bilancio dalle persone incaricate della sua esecuzione, senza che la variazione stessa sia stata approvata dal Consiglio dei professori e dal Ministero di agricoltura.
All'aprirsi dell'anno scolastico il Consiglio prenderà visione del bilancio consuntivo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-15