RegolamentoCapo IV

Art. 16

In vigore dal 27 dic 1907
Il Consiglio dei professori si compone del direttore che lo presiede e lo convoca, dei professori ordinari, straordinari ed incaricati, a qualunque titolo, che non rivestano la qualità di assistente della scuola. In assenza del direttore il Consiglio è presieduto dal professore anziano. I professori si riuniscono a Consiglio di regola una volta al mese, nè in qualsiasi caso meno di una volta ogni due mesi tranne che nel periodo delle vacanze estive. Quando ragioni urgenti lo richiedano il Consiglio può essere dal direttore convocato anche straordinariamente, con avviso personale a quanti abbiano diritto ad intervenirvi, diramato almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza e con la comunicazione contemporanea all'avviso dell'ordine del giorno della tornata. Se almeno cinque professori ne facciano richiesta motivata, il direttore dovrà convocare il Consiglio nel più breve termine possibile e non meno oltre il quarto giorno della richiesta. Il Consiglio decide a maggioranza di voti, salvo i casi specialmente contemplati, sulle questioni messe all'ordine del giorno comunicate preventivamente ai singoli professori. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario: 1° che siano convocati per iscritto, di regola tre giorni avanti l'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi; 2° che intervenga almeno la maggioranza assoluta di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare la maggioranza, non si tiene calcolo di quelli che abbiano giustificata l'assenza. In seconda convocazione sarà legale l'adunanza e valide le deliberazioni purchè il numero degli intervenuti non sia minore di cinque. Le adunanze del Consiglio dei professori non possono aver luogo nei giorni e nei periodi festivi, a norma del calendario scolastico, tranne che il Consiglio stesso abbia, per circostanze eccezionali, deliberato prima diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-16

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