Regolamento›Capo IV
Art. 12
In vigore dal 27 dic 1907
Il corpo insegnante è costituito dai professori ordinari, straordinari ed incaricati.
Ciascun professore sarà tenuto a fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite dall'orario; ad invervenire alle riunioni del corpo insegnante ed a prendere parte alle Commissioni esaminatrici cui è chiamato.
Se durante l'anno scolastico il professore fosse costretto a mutare l'ora delle sue lezioni, sarà tenuto a mettersi d'accordo col direttore della scuola.
Quando per motivi di salute, o per altro leggittimo impedimento il professore non potesse recarsi alla lezione, dovrà mandarne avviso al direttore della scuola, in tempo perché gli alunni ne siano avvertiti.
Il direttore non potrà concedere ai professori permessi di assenza per più di 12 giorni continuativi. Se l'assenza dovesse più a lungo protrarsi il permesso dovrà essere chiesto al Ministero, che provvederà, udito il direttore della scuola.
Ciascun professore è tenuto a scrivere sopra un libretto fornito dalla direzione, ciascun giorno di lezione e il sommario dagli argomenti da lui trattati. Questo libretto è alla fine dell'anno unitamente ai registri di presenza degli alunni, consegnato al direttore.
Storico versioni
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