Regolamento›Capo III
Art. 9
In vigore dal 27 dic 1907
Il Governo della scuola appartiene, sotto la vigilanza del Ministero e in conformità delle leggi e dei regolamenti, al direttore. Uno dei professori ordinari è nominato con decreto Ministeriale, direttore della scuola, e preposto ad essa. Egli dura in carica un triennio, e può essere sempre riconfermato.
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