Regolamento›Capo III
Art. 10
In vigore dal 27 dic 1907
Il direttore rappresenta la scuola in tutti gli atti amministrativi e giudiziari, applica le deliberazioni del Consiglio dei professori, di cui agli , e le pene di cui al capo VII. Veglia sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed è responsabile di tutto ciò che riguarda il buon ordine, la disciplina, il servizio interno e la conservazione dei locali e del materiale scientifico.
Il direttore della scuola conferisce a nome del Re i diplomi di laurea, e rilascia i certificati degli studi e degli esami fatti. Il direttore della scuola compie inoltre tutti gli uffici e adempie a tutte le mansioni compatibili coll'indole della medesima, i quali sono dalle leggi sull'insegnamento superiore e dal regolamento generale universitario, assegnati al rettore delle RR. Università ed ai presidi di Facoltà.
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