Regolamento›Capo II
Art. 7
In vigore dal 27 dic 1907
Le vacanze durante l'anno scolastico sono:
1° le domeniche e le altre feste civili;
2° quindici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;
3° venti giorni per il carnevale e la Pasqua;
4° il giorno della festa dello Statuto, il giorno natalizio di S.
M. il Re, di S. M. la Regina regnante e di S. M. la Regina madre, il giorno 9 gennaio, e il giorno 14 marzo.
Spetta al Consiglio dei professori di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore tra il carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-7