Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 27 dic 1907
L'istruzione è impartita in un corso di quattro anni, al termine del quale i giovani conseguiranno la laurea col titolo di dottore in scienze agrarie.
La laurea della R. scuola di Portici avrà gli effetti legali di tutte le lauree rilasciate dagli Istituti superiori del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-2