Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 27 dic 1907
Le materie che formano oggetto dell'insegnamento della scuola superiore sono divise in due gruppi:
a) materie d'indole generale;
b) materie speciali.
Appartengono al primo gruppo:
Chimica generale (organica, inorganica) - Chimica analitica - Complementi di fisica e di meccanica e meteorologia - Mineralogia e geologia - Botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) - Patologia vegetale (malattie non parassitarie e crittogamiche) - Zoologia generale (morfologia, anatomia sistematica e parassiti animali, causa di malattie delle piante) - Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Nella compilazione dei programmi degli insegnanti di questo gruppo si avrà riguardo all'indole speciale della scuola.
Appartengono al secondo gruppo:
Disegno - Geometria pratica - Chimica agraria - Batteriologia agraria - Industrie agrarie (oleificio e caseificio) - Enologia - Zootecnia - Nozioni di zooiatria e di polizia sanitaria veterinaria - Agronomia e coltivazioni erbacee da campo - Coltivazioni speciali (viticoltura, olivicoltura, orticoltura, frutticoltura, silvicoltura, ecc.) - Bachicoltura e apicoltura - Economia politica, statistica e legislazione rurale - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Idraulica agraria - Meccanica agraria e costruzioni rurali.
Se sarà ritenuto opportuno, si potrà stabilire nei concorsi che un solo professore debba insegnare due o più delle materie suindicate convenientemente aggruppate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-3