Regolamento›Capo IV
Art. 13
In vigore dal 27 dic 1907
La compilazione dei programmi d'insegnamento è affidata ai singoli insegnanti. Dovranno però i programmi medesimi essere annualmente discussi dal Consiglio dei professori, per curarne il coordinamento, e saranno sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, che sentirà a tal uopo l'avviso del Consiglio per l'istruzione agraria, quando si propongano modificazioni importanti nell'ordinamento della scuola.
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