Art. 17
RegolamentoCapo IV

Art. 17

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In vigore dal 27 dic 1907
Spetta particolarmente al Consiglio dei professori di: a) fissare gli orari dei singoli insegnamenti e stabilire i giorni di esami; b) formare le Commissioni esaminatrici di laurea; c) coordinare i singoli insegnamenti e riferire sullo studio, sulla diligenza e sulla condotta disciplinare degli alunni; d) decidere sui reclami relativi alle iscrizioni ai corsi e alle ammissioni agli esami; e) decidere intorno a tutti gli acquisti della biblioteca nei limiti del bilancio preventivo; f) stabilire in massima le gite scientifiche degli alunni ed il riparto fra esse delle somme stabilite in bilancio. A richiesta del Ministero, il direttore o il Collegio dei professori ordinari e straordinari, darà avviso sulla conferma o nomina degli incaricati temporanei annuali. Il Collegio dei professori ordinari è chiamato ad esprimere il suo parere sulle cattedre occupate da professori straordinari, a cui assegnare i posti di professore ordinario disponibili. Il professore più giovane esercita le funzioni di segretario del Consiglio, i cui verbali, firmati da lui e dal presidente saranno conservati in speciale registro e trasmessi volta per volta al Ministero.
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