RegolamentoCapo VI

Art. 30

In vigore dal 27 dic 1907
Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame o sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che nel seguente periodo di sessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-30

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Art. 30 Che approva l'annesso regolamento organico della scuola superiore d'agricoltura di Portici. — Testo vigente | Portale Normativo