Art. 30
RegolamentoCapo VI

Art. 30

30 / 50
In vigore dal 27 dic 1907
Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame o sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che nel seguente periodo di sessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-30