Regolamento›Capo VI
Art. 33
In vigore dal 27 dic 1907
Terminati gli esami si procederà alla votazione; ogni commissario disporrà di dieci punti e la votazione sarà palese. Per conseguire l'approvazione il candidato dovrà ottenere almeno sette decimi del totale dei voti di cui dispone la Commissione.
Per i pieni voti legali e la lode valgono le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-33