RegolamentoCapo VII

Art. 38

In vigore dal 27 dic 1907
Sul giudizio del Consiglio dei professori della scuola, nel caso sia applicata la pena della sospensione o della esclusione temporanea, lo studente potrà appellare al Ministero. Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa. Sarà rifiutata in qualunque scuola superiore d'agricoltura dello Stato l'iscrizione a coloro che si trovano sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-38

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