RegolamentoCapo VII

Art. 39

In vigore dal 27 dic 1907
Quando in una scuola succedano disordini che impediscano di far lezione, il direttore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiusa la scuola. Nel caso si ripetano disordini dentro a tale scuola, il direttore ordina la sospensione del corso. Il ministro giudicherà quando la chiusura debba continuare e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico. In caso di gravi disordini, il direttore potrà d'urgenza chiudere la scuola superiore o sospendere tutti o alcuni corsi. Sarà obbligo del direttore e del Consiglio dei professori d'intendersi colla prefettura per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta con altri mezzi non vi si riesca prontamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-39

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Art. 39 Che approva l'annesso regolamento organico della scuola superiore d'agricoltura di Portici. — Testo vigente | Portale Normativo