Regolamento›Capo VII
Art. 37
In vigore dal 27 dic 1907
Nell'intento di mantenere la disciplina nella scuola sono stabilite le seguenti pene:
1° l'ammonizione privata o pubblica;
2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3° la sospensione dagli esami;
4° l'esclusione temporanea dalla scuola.
L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859. Il direttore comunica poscia ai parenti o al tutore dello studente i motivi pei quali essa è stata fatta.
L'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado viene fatta dal Consiglio dei professori, con voto palese ed a semplice maggioranza di voti. Il Consiglio, convocato a tale scopo, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti annessi, e vota per il grado della pena.
Delle pene disciplinari di terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le scuole superiori di agricoltura del Regno.
La pena della interdizione temporanea da uno o più corsi inflitta dal Consiglio dei professori, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.
Storico versioni
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