RegolamentoCapo VII

Art. 37

In vigore dal 27 dic 1907
Nell'intento di mantenere la disciplina nella scuola sono stabilite le seguenti pene: 1° l'ammonizione privata o pubblica; 2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi; 3° la sospensione dagli esami; 4° l'esclusione temporanea dalla scuola. L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859. Il direttore comunica poscia ai parenti o al tutore dello studente i motivi pei quali essa è stata fatta. L'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado viene fatta dal Consiglio dei professori, con voto palese ed a semplice maggioranza di voti. Il Consiglio, convocato a tale scopo, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti annessi, e vota per il grado della pena. Delle pene disciplinari di terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le scuole superiori di agricoltura del Regno. La pena della interdizione temporanea da uno o più corsi inflitta dal Consiglio dei professori, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-37

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