Regolamento›Capo VI
Art. 32
In vigore dal 27 dic 1907
Non potrà essere iscritto all'ultimo anno di corso della scuola l'alunno che non abbia superati regolarmente gli esami dei primi due anni di corso. Questa disposizione avrà effetto per gli inscritti alla scuola nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
All'esame di laurea sono ammessi soltanto gli studenti i quali abbiano superato gli esami di promozione alla fine del quarto corso.
Esso consiste in una disputa della durata non minore di quaranta minuti, intorno ad una dissertazione scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto in una delle seguenti materie: agronomia, coltivazioni arboree ed erbacee, economia rurale, zootecnia, chimica agraria ed industrie agrarie.
Il professore della materia riferirà intorno alla tesi del candidato.
Vi saranno inoltre una prova pratica, nelle forme e nei modi che stabilirà la Commissione di laurea, ed un esame orale della durata di almeno un'ora, sopra due tesi liberamente scelte dal candidato fra tutte le materie d'insegnamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-32