Regolamento›Capo VI
Art. 36
In vigore dal 27 dic 1907
Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sopra ogni corso al quale si iscrissero.
L'esame sarà dato col solo professore della materia, che a tale uopo disporrà di dieci punti.
Gli studi fatti e gli esami dati dagli uditori non sono valevoli per ottenere gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati all', paragrafo 2°.
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