Art. 36
RegolamentoCapo VI

Art. 36

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In vigore dal 27 dic 1907
Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sopra ogni corso al quale si iscrissero. L'esame sarà dato col solo professore della materia, che a tale uopo disporrà di dieci punti. Gli studi fatti e gli esami dati dagli uditori non sono valevoli per ottenere gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati all', paragrafo 2°.
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