Regolamento›Capo IX
Art. 44
In vigore dal 27 dic 1907
La scuola superiore di agricoltura riscuote le seguenti tasse:
di iscrizione annuale L. 100;
di diploma di laurea L. 100;
soprattassa di esame L. 20.
Uditori:
tassa d'iscrizione per ogni insegnamento speciale L. 20;
soprattassa di esame L. 20;
tassa per attestato L. 15;
tassa di certificato di ciascun esame speciale L. 20.
Gli studenti che debbono far esercitazioni pratiche nei diversi laboratori, dovranno pagare al principio dell'anno scolastico la tassa che sarà stabilita dal Consiglio dei professori ed approvata dal Ministero di agricoltura.
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