RegolamentoCapo IX

Art. 49

In vigore dal 27 dic 1907
Lo studente che chieda la dispensa dalla tassa dovrà allegare alla domanda un attestato della Giunta del Comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, e uno dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia. Il direttore ha facoltà di chiedere informazioni per altra via. Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione. La dispensa sarà accordata preferibilmente a coloro i quali, date le condizioni di merito, con opportune giustificazioni dimostreranno lo stato economico più disagiato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo