Art. 1

In vigore dal 27 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto la legge 6 giugno 1885, n. 3141, (serie 3ª); Veduto il regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici, approvato con R. decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare); Udito il Consiglio per l'istruzione agraria; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Al regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici approvato con R. decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare), è sostituito quello annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo