Art. 1
In vigore dal 27 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto la legge 6 giugno 1885, n. 3141, (serie 3ª);
Veduto il regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici, approvato con R. decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare);
Udito il Consiglio per l'istruzione agraria;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Al regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici approvato con R. decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare), è sostituito quello annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-rd-1