Regolamento›Capo IX
Art. 50
In vigore dal 27 dic 1907
La dispensa dalla tassa d'iscrizione dovrà chiedersi nella seconda quindicina di ottobre, e quella della tassa di esami e di diploma, un mese prima del tempo fissato per gli esami.
L'una e l'altra saranno esaminate e discusse dal Consiglio dei professori, le cui proposte verranno trasmesse al Ministero di agricoltura per essere definitivamente approvate.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-50