RegolamentoCapo IX

Art. 48

In vigore dal 27 dic 1907
Allo studente che abbia ottenuto nove decimi dei punti nell'insieme delle prove dell'esame di licenza liceale, o di istituto tecnico, o del corso superiore delle scuole di enologia e viticoltura o dell'Istituto forestale di Vallombrosa, potrà essere accordata la dispensa dalle tasse del primo anno di corso della scuola. Negli anni successivi lo studente potrà ottenere la dispensa dalle tasse se avrà superato tutti gli esami speciali delle materie dell'anno precedente, e se in esse avrà riportato una media non inferiore ai nove decimi e non meno di otto decimi in ogni materia. Non potrà essere accordata la dispensa dalle tasse agli alunni che abbiano partecipato ad assenze abusive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-48

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