Regolamento›Capo IX
Art. 45
In vigore dal 27 dic 1907
Le somme versate dagli studenti e dagli uditori a titolo di soprattassa di esame costituiscono un fondo unico che serve al pagamento delle propine dovuto agli esaminatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-45