Regolamento›Capo IX
Art. 46
In vigore dal 27 dic 1907
Sette decimi delle soprattasse di esame serviranno esclusivamente al pagamento delle propine per gli esami speciali e di laurea. Gli altri tre decimi serviranno al pagamento delle propine per gli esami di riparazione e per quelli dei giovani dispensati dalle tasse.
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