RegolamentoCapo IX

Art. 46

In vigore dal 27 dic 1907
Sette decimi delle soprattasse di esame serviranno esclusivamente al pagamento delle propine per gli esami speciali e di laurea. Gli altri tre decimi serviranno al pagamento delle propine per gli esami di riparazione e per quelli dei giovani dispensati dalle tasse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-07-07;480#art-r-46

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