Art. 27
RegolamentoCapo VI

Art. 27

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In vigore dal 27 dic 1907
Gli esami si danno in una sessione, la cui durata sarà fissata anno per anno dal Consiglio dei professori. La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente. A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti i quali o non si presentarono nel primo, oppure, essendovisi presentati, non furono approvati.
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