Regolamento
Art. 7
In vigore dal 24 nov 1906
Spetta al Comitato amministrativo, oltre alle attribuzioni che sono date ad esso dall' della legge 6 giugno 1885 sulle scuole pratiche e speciali di agricoltura:
a) rappresentare la scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;
b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dell';
c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale inferiore e di quello di servizio;
d) presentare al Ministero, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della scuola;
e) provvedere al servizio sanitario e religioso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-7