Regolamento

Art. 12

In vigore dal 24 nov 1906
Il personale superiore della scuola si compone: a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria e dell'industrie ad essa attinenti, della geometria pratica applicata alle misure e alle livellazioni del terreno e della computisteria; b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno; c) di un maestro e censore di disciplina, che insegna gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e geometria e della calligrafia; d) di un incaricato dell'insegnamento della zootecnica e dell'igiene, che dev'essere veterinario. Il professore di scienze fisiche e naturali dovrà inoltre assumere l'insegnamento di quella parte del programma di agraria che verrà concordato col professore di questa materia, al principio dell'anno scolastico, previa approvazione del Ministero. Potrà pure stabilirsi fra i docenti, con l'approvazione del Ministero, la ripartizione degli insegnamenti di agrimensura, di contabilità agraria e di legislazione rurale e commercio. Ove occorra, potrà affidarsi ad altre persone l'incarico d'insegnare alcune delle materie sopra indicate, come il disegno, l'agrimensura e la computisteria. Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari nel caso che non possano insegnarsi dall'istitutore o da altri del personale della scuola. La nomina del personale superiore, del quale è cenno alle lettere a, b, c, è fatta con decreto Reale; con decreto Ministeriale si provvede alla sua destinazione. Uno degli insegnanti è incaricato, con decreto Ministeriale, della direzione della scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-12

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