Regolamento
Art. 16
In vigore dal 24 nov 1906
Il censore-maestro sovraintendente, in modo più immediato del direttore o dell'aiuto-direttore, alla disciplina degli alunni e alla loro educazione morale e civile; cura che siano mantenute nel convitto l'ordine e la pulizia e che il personale disciplinare e quello di servizio edempiano il proprio dovere.
È il segretario del Consiglio didattico e ne redige i verbali.
Tiene i registri scolastici, gl'inventari della scuola-convitto e conti correnti degli alunni.
Tiene in ordine l'archivio e la biblioteca.
Coopera col direttore nella corrispondenza d'ufficio.
Le altre speciali attribuzioni del censore-maestro saranno determinate nel regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-16