Regolamento

Art. 16

In vigore dal 24 nov 1906
Il censore-maestro sovraintendente, in modo più immediato del direttore o dell'aiuto-direttore, alla disciplina degli alunni e alla loro educazione morale e civile; cura che siano mantenute nel convitto l'ordine e la pulizia e che il personale disciplinare e quello di servizio edempiano il proprio dovere. È il segretario del Consiglio didattico e ne redige i verbali. Tiene i registri scolastici, gl'inventari della scuola-convitto e conti correnti degli alunni. Tiene in ordine l'archivio e la biblioteca. Coopera col direttore nella corrispondenza d'ufficio. Le altre speciali attribuzioni del censore-maestro saranno determinate nel regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-16

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