Regolamento

Art. 20

In vigore dal 24 nov 1906
Fa parte del personale inferiore il capo coltivatore, le cui attribuzioni sono: a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi: b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza; c) sopraintendere a tutti gli operai ed ai coloni; d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori. e) tenere i libri ausiliari dell'azienda rurale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-20

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