Regolamento
Art. 20
In vigore dal 24 nov 1906
Fa parte del personale inferiore il capo coltivatore, le cui attribuzioni sono:
a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi:
b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;
c) sopraintendere a tutti gli operai ed ai coloni;
d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori.
e) tenere i libri ausiliari dell'azienda rurale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-20