Regolamento
Art. 22
In vigore dal 24 nov 1906
Ciascuno del personale superiore ed inferiore della scuola è responsabile presso il direttore di quella parte del materiale mobile della scuola-convitto e dell'azienda agraria che gli si affida con atto di regolare consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-22