Regolamento

Art. 27

In vigore dal 24 nov 1906
Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della scuola. Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-27

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