Regolamento

Art. 24

In vigore dal 24 nov 1906
Per l'ammissione dei convittori occorre che essi: a) provengano di preferenza da famiglie di agricoltori; b) abbiano un'età non inferiore a 13 anni nè superiore a 18; c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; d) posseggano l'istruzione che s'impartisce sino alla quinta classe elementare; e) siano forniti di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal titgr+Comitato amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-24

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