Regolamento

Art. 29

In vigore dal 24 nov 1906
Oltre il permesso considerato nell'ultimo capoverso dell', si concedono vacanze agli alunni nelle feste di natale, carnevale e pasqua. Si può pure consentire ad essi una breve assenza, quando sia necessaria per gravi e urgenti ragioni personali e di famiglia, debitamente comprovate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-23;475#art-r-29

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